Il decreto della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica dell’11 luglio 2013 […] è un atto di gravità tale da non potere essere considerato di mera rilevanza interna per i soli destinatari. […]
Il decreto impone ai frati francescani dell’Immacolata – contrariamente a quanto disposto dalla bolla "Quo primum" di san Pio V e dal motu proprio "Summorum pontificum" di Benedetto XVI – il divieto di celebrare la messa tradizionale.
Ciò facendo priva di un bene di valore incommensurabile – la messa (celebrata in rito romano antico) – sia i frati, sia i fedeli che attraverso il ministero dei frati hanno potuto partecipare alla messa tridentina, sia tutti coloro i quali avrebbero potuto, in futuro, eventualmente parteciparvi.
Il decreto, perciò, non riguarda solo un bene – e con ciò, "il" bene – di cui sono privati (salvo espressa autorizzazione) i frati, ma anche un bene – e con ciò, "il" bene – spirituale dei fedeli, che mediante il ministero dei frati desideravano e desiderano accedere alla messa tradizionale.
Essi si trovano a subire – loro malgrado ed al di là di qualsivoglia colpa, quindi senza ragione – una sanzione in palese contrasto con lo spirito e con la lettera sia dell’indulto "Quattuor abhinc annos", sia della lettera apostolica "Ecclesia Dei", di Giovanni Paolo II, sia del motu proprio "Summorum pontificum" di Benedetto XVI.
Tali documenti, infatti, sono palesemente mossi dalla finalità di soddisfare l’esigenza di partecipazione alla messa secondo il rito romano classico, da parte di tutti i fedeli che ne abbiano desiderio.
Pertanto il decreto evidenzia una obiettiva rilevanza per tutti coloro i quali – per le ragioni più diverse – apprezzano ed amano la messa latino-gregoriana. Tali fedeli attualmente costituiscono una parte cospicua, e certamente non trascurabile, dei cattolici, sparsi in tutto il mondo. Potenzialmente essi potrebbero coincidere con la totalità stessa dei membri della Chiesa. Il decreto colpisce obiettivamente anch’essi.
Parimenti colpisce tutti coloro i quali, anche acattolici – per diverse ragioni, come storicamente già emerso in occasione dell’appello presentato a Paolo VI nel 1971 – avessero a cuore la continuità della messa tradizionale. Il decreto (ben al di là, quindi, della vicenda relativa ad un Istituto religioso) palesa una rilevanza universale anche sotto questo profilo. […]
Per quanto riguarda la proibizione della celebrazione della messa in rito romano antico (detta anche “forma straordinaria”) si rilevano numerosi e gravi problemi posti dal decreto in parola, che evidenziano obiettivamente altrettante manifeste anomalie logiche e giuridiche.
Anzitutto, in merito a tale proibizione imposta ai frati francescani dell’Immacolata, derivante dalla imposizione ad essi della sola facoltà di celebrare in modo esclusivo secondo il nuovo messale (detto anche “forma ordinaria”) salvo espressa autorizzazione, non si può non rilevare che essa risulta palesemente in contrasto con quanto disposto per la Chiesa universale tanto dalla bolla "Quo primum" di san Pio V (1570) quanto dal motu proprio "Summorum pontificum" di Benedetto XVI (2007).
La bolla di san Pio V, infatti, stabilisce universalmente ed in perpetuo: “in virtù dell’autorità apostolica noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l’indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo alcuno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso messale, di cui avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente, così che prelati, amministratori, canonici, cappellani e tutti gli altri sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i regolari, a qualunque ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare la messa in maniera differente da quella che noi abbiamo prescritta né d’altra parte possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare questo messale”.
A sua volta, il motu proprio di Benedetto XVI stabilisce che “è lecito celebrare il sacrificio della messa secondo l’edizione tipica del messale romano promulgata dal beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato”. E precisa che “per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né dalla Sede Apostolica, né dal suo ordinario”.
Altresì il motu proprio afferma che “le comunità degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, di diritto sia pontificio, sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o 'comunitaria' nei propri oratori desiderano celebrare la santa messa secondo l’edizione del messale romano promulgato nel 1962, possono farlo”. Analogamente dichiara che “ai chierici costituiti 'in sacris' è lecito usare il breviario romano promulgato dal beato Giovanni XXIII nel 1962”.
Il medesimo motu proprio fissa inequivocabilmente che “tutto ciò che da noi è stato stabilito con questa lettera apostolica data a modo di motu proprio, ordiniamo che sia considerato come 'stabilito e decretato' e da osservare dal giorno 14 settembre di quest’anno [2007], nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario”.
Come è chiaro dai due testi summenzionati e dai loro connotati essenziali, la libertà di celebrazione della messa tridentina appartiene alla legislazione universale della Chiesa e configura un diritto per ciascun sacerdote.
Analogamente ne deriva un diritto per i fedeli aderenti a tale “tradizione liturgica”. Quanto ad essi, infatti, il codice di diritto canonico riconosce: “I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi pastori della Chiesa” (can. 214).
Perciò la proibizione, salvo autorizzazione, disposta dal decreto misconosce obiettivamente tale legislazione universale della Chiesa, deliberando – mediante un atto evidentemente da subordinarsi ad essa (sia per materia sia per forma) – in modo contrastante con la disciplina universale e permanente. La quale, in ragione delle sue origini apostoliche, gode – come argomentano illustri studiosi – del carattere dell’irreformabilità.
La proibizione della celebrazione della messa tridentina da parte del decreto risulta ingiustamente discriminante nei confronti del rito latino-gregoriano, il quale non solo risale dal Concilio di Trento a san Gregorio Magno e da questi alla tradizione apostolica ma, secondo l’inequivocabile apprezzamento del motu proprio "Summorum pontificum" di Benedetto XVI "deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico". Esso, infatti, è espressione della "lex orandi" della Chiesa. Pertanto un bene da custodire. Non un male da cui allontanare.
Inoltre, l’imposizione ai frati della sola celebrazione del nuovo messale, suppone una normativa di autorizzazione speciale nei confronti del messale latino-gregoriano, la quale è obiettivamente inesistente. O altrimenti ne introduce l’applicazione, a fronte di una legislazione di contenuto palesemente diverso ed opposto.
È chiaro, infatti, che il regime di autorizzazione di un atto o attività particolare presuppone una proibizione ordinaria, alla quale eventualmente si può derogare in casi straordinari (particolari e determinati). Ma questo (ovvero l’ordinaria interdizione) è escluso esplicitamente dalla legge della Chiesa, la quale dichiara come facoltà del sacerdote, da esercitarsi liberamente e senza alcuna autorizzazione, quella della celebrazione della messa tridentina.
Va rilevato, altresì, che l’interdizione (salvo espressa autorizzazione) di tale celebrazione evidenzia tre ulteriori obiettive anomalie del decreto.
Questo, infatti, stabilisce un regime di autorizzazione per la messa tradizionale, indicando genericamente come titolare della potestà autorizzativa le “competenti autorità”. Ma, risultando abrogata la normativa prevista dall’indulto "Quattuor abhinc annos" e dalla lettera apostolica "Ecclesia Dei", non si intende quale sia precisamente l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione in parola. Tanto più che la competenza in tale materia prescinde certamente dalla congregazione degli istituti di vita consacrata, e sarebbe semmai da riferirsi alla commissione pontificia "Ecclesia Dei".
Risulta singolare, peraltro, che l’autorizzazione di cui al decreto sia da concedersi “per ogni religioso e/o comunità”, quasi che a celebrare la messa non sia il singolo sacerdote, ma anche una comunità tutta intera, nel suo insieme (compresi eventualmente i frati non sacerdoti). Quasi che la comunità autorizzata possa autorizzare a sua volta, trasmettendo (come?) l’autorizzazione (da parte di chi?), proceduralmente (a quali condizioni?) al singolo celebrante.
A segnare una ulteriore anomalia del decreto vi è il fatto che tale regime di autorizzazione è temporalmente indeterminato. Non vengono, cioè, indicati i termini di applicabilità del regime di autorizzazione imposto ai soli frati francescani dell’Immacolata. Fino a quando sarà ad essi imposta la richiesta dell’autorizzazione? Fino ad un determinato giorno? Fino al conseguimento di un certo obiettivo? In perpetuo?
Al riguardo il testo del decreto nulla dice. Contrariamente alla necessità di determinatezza – ovvero di razionalità e di giustizia – di qualsivoglia provvedimento (difatti, anche una pena che coincida con l’intero arco della vita o che sia perpetua ha una sua determinatezza). Si tratta di una istanza di diritto naturale e di diritto canonico (cfr. can. 1319). Ignorata la quale si manifesta un evidente detrimento tanto del carattere retributivo, quanto del carattere medicinale di qualsivoglia provvedimento restrittivo (in questo caso, di una facoltà propria di ogni sacerdote).
D’altra parte, la proibizione della celebrazione della messa latino-gregoriana – pur riferita dal decreto come decisa dal papa – resta obiettivamente circoscritta nell’ambito di un decreto di una congregazione romana.
Ne consegue che – almeno quanto alla sua forma ed al vincolo che da essa deriva – non può che condividere i limiti del decreto medesimo e la sua necessaria sottomissione alla legislazione universale della Chiesa. Infatti, diversamente da una qualsiasi deliberazione disciplinare pontificia – tale "ex professo", se compiuta nell’ambito della sua potestà di giurisdizione, ovvero del "munus gubernandi", e secondo quanto legittimamente possibile in conformità al diritto divino positivo ed alle definizioni solenni ad esso relative – la disposizione in oggetto non può che restare circoscritta al decreto medesimo, nei limiti delle facoltà di una delle congregazioni romane.
In ogni caso, l’imposizione derivante dal decreto come qualsiasi deliberazione disciplinare di chicchessia non può non essere obiettivamente misurata dal diritto naturale – ovvero dalla giustizia – e dal diritto divino positivo, cui il diritto canonico, la disciplina e la giurisprudenza ecclesiatiche devono necessariamente conformarsi.
Infatti, come ha ricordato Benedetto XVI nel discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale della Rota romana del 21 gennaio 2012, “la 'lex agendi' non può che rispecchiare la 'lex credendi'”.
Roberto de Mattei, Mario Palmaro, Andrea Sandri, Giovanni Turco
Roberto de Mattei, storico e autore di una rilevante ricostruzione in chiave tradizionalista del Concilio Vaticano II, Mario Palmaro, filosofo del diritto, Andrea Sandri, esperto in diritto costituzionale, e Giovanni Turco, filosofo. I primi due insegnano all'Università Europea di Roma, il terzo all'Università Cattolica di Milano, il quarto all'Università di Udine.
I quattro – costituitisi in una commissione di studio denominata "Bonum veritatis" – hanno inviato il 14 settembre il loro esposto al cardinale João Braz de Aviz, prefetto della congregazione che ha emesso il decreto, quella per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e per conoscenza ad altri dirigenti vaticani: al segretario di Stato entrante Pietro Parolin, al cardinale Raymond L. Burke, presidente del tribunale supremo della segnatura apostolica, all'arcivescovo Guido Pozzo, segretario della pontificia commissione "Ecclesia Dei".
Nella lettera con cui accompagnano l'esposto, così i quattro motivano la loro iniziativa:
"L'analisi, da noi coordinata, è stata redatta da un gruppo di studiosi, di diverse discipline, che hanno avvertito in coscienza il dovere di offrire una riflessione sulla questione, in considerazione del suo interesse universale, consapevoli del diritto dei fedeli, sancito dal codice di diritto canonico (can. 212) di proporre ai pastori pareri riguardanti la vita della Chiesa. Essi riscontrano nel decreto una serie di gravi problemi che attengono al rispetto della legge naturale e del diritto canonico, nonché della 'lex credendi', e che hanno rilevanza per tutto il mondo cattolico. La loro gravità merita di essere considerata nella loro portata e nelle sue conseguenze".
Nella conclusione della lettera, i firmatari chiedono "un tempestivo intervento della Santa Sede per riconsiderare la questione nella luce della giustizia e dell’equità, nonché del bene spirituale di sacerdoti e fedeli".
(CHIESA.ESPRESSO.it)